Il 1 luglio 2019 sarà la data che sancirà l’addio allo scontrino fiscale, così come lo abbiamo sempre conosciuto. Le attività di commercio al minuto e assimilate infatti avranno l’obbligo di provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi, tramite apposito registratore di cassa (registratore telematico).
Attenzione: dal 1 luglio 2019 scatta l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che nel 2018 hanno ottenuto un volume d’affare superiore ai 400.000 euro, per tutti gli altri l’obbligo partirà dal 1 gennaio 2020.
I nuovi registratori telematici, al momento della chiusura di cassa, invieranno all’Agenzia delle Entrate, in formato strutturato XML il riepilogo dei corrispettivi giornalieri, certificando di fatto, giorno per giorno, l’ammontare dei corrispettivi (questo rende obsoleto anche il vecchio registro dei corrispettivi).
Al consumatore che ha effettuato l’acquisto, verrà rilasciato al posto dello scontrino fiscale, un documento commerciale di vendita. I requisiti e le modalità di gestione del documento commerciale sono contenuti nel decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Sul documento devono risultare le informazioni relative a data e ora di emissione; numero progressivo; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente; numero di partita Iva dell’emittente; ubicazione dell’esercizio; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic) e ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Se però si va ad analizzare il layout del documento commerciale allegato alle specifiche tecniche per i corrispettivi telematici, si individua la presenza dell’aliquota Iva e della relativa imposta addebitata al cliente: è di tutta evidenza la volontà di mettere a disposizione dell’agenzia delle Entrate le medesime informazioni di rilevanza fiscale già dettagliate nella fattura elettronica. Questo perché il documento commerciale è innanzitutto valido ai fini civilistici, costituendo titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti. Alla valenza civilistica si aggiunge poi quella fiscale nel caso in cui sia richiesta dal cliente, con indicazione del proprio identificativo fiscale (codice fiscale o numero di partita Iva), non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, coincidente con il pagamento con rilascio del documento commerciale. In tal caso, sarà consentito al cliente, a titolo esemplificativo, di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef.
Anche le ricevute fiscali, compilate comunemente tramite blocchetti prestampati andranno a scomparire. Anch’esse dovranno essere sostituite dal documento commerciale, o da fattura elettronica. Questo è quanto emerso dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019. Il contribuente dovrà organizzarsi in modo tale da provvedere agli obblighi di trasmissione telematica, e a questo proposito l’Agenzia dovrebbe mettere a disposizione una apposita APP da utilizzare su smartphone per tutti i contribuenti che lavorano in modilità e sono sprovvisti di registratore telematico.
Tuttavia, visti ancora i molti casi di incertezza, si attende una circolare dall’Agenzia delle Entrate per definire alcune modalità tecniche e la risposta dei quesiti lasciati ancora in sospeso.