Credito di imposta per sanificazione e acquisto DPI

Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate:

Ora, il recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha:

  • rivisto i benefici in esame;
  • esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoroalle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
  • previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l’art. 120, DL n. 34/2020 riconosce un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS) e degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:

Codice attività Descrizione
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed

and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 Gestione di vagoni letto
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 Attività di proiezione cinematografica
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e

d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 Attività nel campo della regia
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 Stabilimenti termali

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24. Non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato le previgenti disposizioni (artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020) rivede l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:

  • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  • prodotti detergenti / disinfettanti;
  • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

Tale agevolazione va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese), è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 e non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.

Come nel caso del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

All’Agenzia delle Entrate è demandata l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.

CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA A TERZI

Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

Va evidenziato che il cessionario utilizza il credito ceduto:

  • anche in compensazione nel F24;
  • con le medesime modalità previste per il cedente;

e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere:

  • utilizzata negli anni successivi;
  • richiesta a rimborso;

Anche in questo caso non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

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