Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate:
- alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
- all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).
Ora, il recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha:
- rivisto i benefici in esame;
- esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoroalle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
- previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.
CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l’art. 120, DL n. 34/2020 riconosce un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS) e degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:
Codice attività | Descrizione |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventù |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 | Gestione di vagoni letto |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
791100 | Attività delle agenzie di viaggio |
791200 | Attività dei tour operator |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d’intrattenimento |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 | Attività nel campo della regia |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 | Attività di biblioteche ed archivi |
910200 | Attività di musei |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 | Stabilimenti termali |
In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24. Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato le previgenti disposizioni (artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020) rivede l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.
In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:
- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- prodotti detergenti / disinfettanti;
- DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Tale agevolazione va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese), è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 e non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.
Come nel caso del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
All’Agenzia delle Entrate è demandata l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.
CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA A TERZI
Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.
Va evidenziato che il cessionario utilizza il credito ceduto:
- anche in compensazione nel F24;
- con le medesime modalità previste per il cedente;
e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere:
- utilizzata negli anni successivi;
- richiesta a rimborso;
Anche in questo caso non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.