Riassumiamo le nuove agevolazioni contributive per le aziende che assumono nel corso anno 2018:
1) giovani con meno di 35 anni di età:
a riduzione contributiva, che non riguarda il premio Inail, ha una durata massima di trentasei mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3mila euro annui, mensilizzati ai fini del calcolo.
Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.
La facilitazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi declinati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 ; inoltre, per l’accesso alla misura, il datore di lavoro non deve avere effettuato nella stessa unità produttiva – nei 6 mesi precedenti – licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex legge 223/1991).
Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.
L’incentivo contributivo, inoltre, si applica in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, sempre che il proseguimento del rapporto abbia inizio dopo il 31 dicembre 2017 e il lavoratore, al momento della stabilizzazione del rapporto, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Da segnalare che, in questo caso, l’incentivo dura per un massimo di 12 mesi, che decorrono dal primo mese successivo a quello in cui scade di regime contributivo agevolato previsto, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015 .
Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, l’incentivo è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico previsto dalla norma, deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
2) studenti che hanno svolto una parte del proprio percorso formativo in azienda: infatti, ai datori di lavoro che li assumeranno a tempo indeterminato, sarà garantito l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi Inail. Restano confermati sia il limite massimo di importo del beneficio (3mila euro annui), sia il requisito anagrafico dei soggetti cui si rivolge la misura (meno di 35 anni di età nel 2018, o meno di 30 per gli avviamenti effettuati dal 2019).
Per accedere allo sgravio, le assunzioni, da effettuarsi entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, devono riguardare studenti che, in precedenza, hanno svolto – presso l’azienda in cui viene instaurato il rapporto di lavoro – delle attività di alternanza scuola/lavoro (almeno il 30 %) così come previste dalla normativa vigente.
Sono premiate, altresì, le assunzioni a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso la medesima azienda, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Rimangono inoltre in vigore le seguenti “vecchie” agevolazioni contributive:
- Sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale;
- Persone diversamente abili;
- Assunzione di soggetti over 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi;
- Assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti percettori di ASPI e NASPI;
- Lavoratori Cassaintegrati o dicossupati da 24 mesi;