Il criterio di valutazione del costo ammortizzato irrompe nei bilanci di esercizio relativi al 2016. Le disposizioni introdotte con il D.lgs. 139/2015 infatti avvicinano la normativa Italiana degli OIC 15 e 19 alla normativa IAS-Ifrs (ias 39), con effetti che dovranno essere attentamente valutati, anche sul piano fiscale. Ciò risulta particolarmente evidente per i crediti e debiti di natura finanziaria infruttiferi o con tasso contrattuale significativamente diverso dal mercato. In tali casi il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri.
Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso; i costi di transazione sono rappresentati dai costi accessori funzionali alla contrazione di un debito (si pensi ad un finanziamento ad esempio) quali le spese di istruttoria, gli oneri relativi alla redazione di una perizia, eventuali commissioni passive iniziali nonché gli aggi e disaggi sui prestiti obbligazionari ed ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza di un debito. Tali costi di transazione, che sino alla chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2015 erano capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ed i relativi effetti in conto economico venivano rilevati tramite la contabilizzazione dell’ammortamento, con l’introduzione del D.Lgs. 139/2015 sono contabilizzati sulla base dell’applicazione del criterio applicando l’interesse effettivo quale tasso interno di rendimento che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dal debito e il valore di rilevazione iniziale del debito stesso.
Per i crediti o debiti di natura commerciale, l’applicazione di tale criterio si pone in continuità con il passato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale e il valore a termine è rilevata a conto economico come provente od onere finanziario lungo la durata contrattuale, sulla base del tasso di interesse effettivo. Si tratta in sostanza di individuare la parte del corrispettivo con natura finanziaria e di ripartirla lungo la durata del contratto.
Al fine di determinare quantitativamente l’ammontare del tasso interno di rendimento è possibile utilizzare un foglio di calcolo elettronico (excel) e applicando la funzione TIR.COST. Un esempio è scaricabile QUI.
Nell’esempio in questione si tratta di un finanziamento di 100.000€, al tasso del 5% annuo, con costo di istruttoria pari a 5.000€ e rimborsato interamente dopo 5 anni. La funzione TIR.COST calcola un tasso effettivo del 6,19% da confrontare con i 5000€ annui nominali. La differenza sarà la parte che va ad incrementare il valore del debito a bilancio nel corso degli esercizi fino alla data di rimborso.
Si noti che nei nuovi Oic non è previsto che gli oneri e proventi iniziali siano da rinviare agli esercizi successivi, secondo la durata contrattuale. Del resto, se questo fosse, gli effetti dell’attualizzazione verrebbero meno, confermando così la precedente impostazione degli Oic che richiedeva la valutazione al nominale anche per i crediti e debiti finanziari a medio-lungo a tassi non di mercato.
Si tratta di un’impostazione che richiede prudenza e potrebbe generare effetti distorsivi da valutare con attenzione. I proventi finanziari iniziali potrebbero infatti migliorare i risultati e giustificare distribuzioni altrimenti non possibili. Vi è poi il rischio di anticipazioni o aggravi di imposta, con ripercussioni anche ai fini Irap, ad esempio, per le holding industriali. Va peraltro tenuto presente che l’articolo 96 del Tuir non consente di portare a nuovo interessi attivi eccedenti ed il consolidato fiscale non ammette la compensazione di interessi passivi eccedenti con interessi attivi eccedenti di altre consolidate.
Per semplificare il passaggio a questa nuova metodologia di valutazione, l’OIC 19 prevede una disciplina transitoria, evidenziando che il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.
Va evidenziato inoltre che, ai sensi dell’articolo 2423, comma 4 cod. civ., il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti; questo, secondo il principio contabile, avviene quando:
- i debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi);
- i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale;
- il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di mercato.
Peraltro, nel bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e nel nuovo bilancio delle micro-imprese (ex articolo 2435-ter cod. civ.), la valutazione dei debiti verrà effettuata al valore nominale (anziché al costo ammortizzato attualizzato) anche a decorrere dai bilanci 2016.