Dal 1° gennaio 2025, grazie al D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, e la modifica dell’art 54 del TUIR, entrano in vigore importanti modifiche alla disciplina fiscale delle spese di trasferta per i professionisti. Il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al cliente, non concorrerà più alla formazione del reddito imponibile. Analizziamo i dettagli e le implicazioni pratiche per i professionisti, con esempi utili per chiarire ogni aspetto.
La normativa precedente
In passato, secondo l’art. 54 del TUIR, le spese di trasferta (come vitto e alloggio) addebitate analiticamente al committente concorrevano al reddito imponibile. Per i professionisti in regime ordinario, tali somme venivano successivamente dedotte, risultando redditualmente neutre. Per i professionisti in regime forfetario, invece, le spese erano incluse nei compensi senza possibilità di deduzione analitica, causando un “gonfiamento” del reddito imponibile.
Con il nuovo D.Lgs. n. 192/2024, l’art. 54 del TUIR è stato riformulato, stabilendo che i rimborsi delle spese sostenute e addebitate analiticamente non siano più considerati onorari imponibili.
Le novità per il 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta addebitate analiticamente non concorreranno al reddito del professionista, ma saranno comunque soggette a IVA. Ecco un esempio per comprendere meglio:
Esempio 1: Professionista in regime ordinario
Un professionista riceve un incarico che comporta una trasferta, con spese per vitto e alloggio pari a 1.000 euro più IVA 10% (fattura intestata al professionista). La gestione fiscale cambia tra 2024 e 2025:
Fino al 2024:
- Le spese di 1.000 euro erano considerate compenso e sottoposte a rivalsa cassa previdenziale (4%) e ritenuta d’acconto (20%).
- La fattura risultava:
- Rimborso spese: 1.000 €
- Rivalsa cassa (4%): 40 €
- Base imponibile IVA: 1.040 €
- IVA (22%): 228,80 €
- Totale fattura: 1.268,80 €
- Netto a pagare (dopo ritenuta): 1.068,80 €
Dal 2025:
- Le spese di 1.000 euro non sono più considerate compenso e non sono soggette a rivalsa cassa o ritenuta.
- La fattura risulta:
- Rimborso spese: 1.000 €
- IVA (22%): 220 €
- Totale fattura: 1.220 €
Inoltre, queste somme non compariranno nel modello Redditi, evitando complicazioni fiscali.
Esempio 2: Professionista in regime forfetario
Se il professionista in regime forfetario sostiene le stesse spese come nell’esempio precedente, ma trattandosi di contribuente in regime forfetario, la fattura di acquisto viene conservata e l’IVA non è detraibile, divenendo parte integrante della spesa sostenuta. La gestione del riaddebito cambia in modo significativo tra 2024 e 2025:
Fino al 2024:
- Le spese di 1.000 euro più IVA venivano considerate compenso imponibile e sottoposte a rivalsa cassa previdenziale (4%). L’IVA, essendo indetraibile per i contribuenti forfetari, diventava parte integrante del costo, portando l’importo totale addebitato a 1.100 euro.
- La fattura risultava:
- Rimborso spese (compenso): 1.100 €
- Rivalsa cassa previdenziale (4%): 44 €
- Totale fattura: 1.144 €
Nel modello Redditi, l’importo addebitato (1.144 euro) contribuiva alla determinazione del reddito imponibile, rilevando anche ai fini delle soglie per il regime forfetario (85.000 euro per il mantenimento e 100.000 euro per l’uscita).
Dal 2025:
- Le spese di 1.000 euro più IVA non sono più considerate compenso e quindi non sono soggette a rivalsa cassa previdenziale.
- La fattura risulta:
- Rimborso spese (non compenso): 1.100 €
- Totale fattura: 1.100 €
Nel modello Redditi, l’importo addebitato non contribuisce alla determinazione del reddito imponibile e non incide sulle soglie del regime agevolato, offrendo un vantaggio fiscale significativo.
Vantaggi e considerazioni per il professionista forfetario
Optando per l’addebito analitico:
- Si evita l’inclusione delle spese di trasferta nel reddito imponibile.
- Le spese non concorrono al superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro, permettendo al professionista di mantenere il regime agevolato più facilmente.
Se invece il professionista sceglie l’addebito forfetario (una somma generica, non documentata analiticamente):
- Le somme saranno considerate compensi imponibili e contribuiranno al reddito.
- L’impatto fiscale sarà maggiore, sia ai fini dell’imposta sostitutiva sia per il rispetto delle soglie del regime agevolato.
Addebito analitico o forfetario?
È importante notare che queste nuove regole si applicano solo in caso di addebito analitico, ovvero quando le spese sono documentate e riaddebitate esattamente. Se invece si opta per un rimborso forfetario (una somma generica non collegata a documenti specifici), questo continuerà a essere considerato compenso imponibile.
Esempio di addebito forfetario:
- Rimborso spese: 1.500 € (forfait)
- Rivalsa cassa previdenziale (4%): 60 €
- Totale imponibile e soggetto a tassazione: 1.560 €
In caso di mancato riaddebito al cliente
Come si è detto nel presente articolo, a partire dal 2025, le spese sostenute e oggetto di riaddebito analitico non saranno più deducibili. Tuttavia, tali spese potranno essere dedotte in specifici casi previsti dal nuovo art. 54-ter del TUIR, in particolare, si segue la stessa procedura applicabile alla perdita su crediti:
- Crisi del committente: il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Infruttuosità della procedura esecutiva: la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente si è rivelata infruttuosa.
- Prescrizione del credito: il diritto alla riscossione del credito è andato in prescrizione.
- Rimborso non effettuato entro un anno: se le spese non vengono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, a condizione che il totale di compensi e spese sia inferiore a 2.500 euro.
Queste disposizioni offrono una maggiore flessibilità nella gestione delle spese non recuperate, ma è fondamentale per i professionisti monitorare attentamente le situazioni di insolvenza o mancato pagamento per applicare correttamente le nuove norme.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
- TUIR, art. 54 ss.
- DPR 633/1972, art. 15