Costituzione Start-up SRL senza notaio

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 prevede che i contratti costitutivi delle Start-Up innovative sotto forma di società a responsabilità limitata possano essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente. Tale procedura semplificata dal 20 luglio 2016 diventa operativa grazie al decreto direttoriale del Mise del 1 luglio, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione di atto costitutivo e statuto in formato xml.

Grazie a questa procedura semplificata sarà possibile costituire SRL di start-up innovative, per le quali viene richiesta l’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese ai sensi dell’art. 25 comma 2 D.L. 179/2012, senza l’intervento di un notaio rogante. Tale procedura non sostituisce la disciplina classica per cui si chiede l’intervento di un notaio per la costituzione di una start-up innovativa sotto forma di srl, ma rappresenta un’alternativa.

Attraverso la circolare n. 3691 C il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito istruzioni tecniche alle Camere di Commercio sulla nuova procedura. L’atto costitutivo e lo statuto delle nuove start up andranno redatti tramite la piattaforma startup.registroimprese.it. Il provvedimento direttoriale, poi, si sofferma su tutte le incombenze, facoltative ed obbligatorie, connesse all’adempimento.

La procedura prevede che tutta la documentazione sia sottoscritta digitalmente da ciascun socio. L’iscrizione in sezione ordinaria e speciale del registro imprese potrà avvenire grazie alla funzionalità “registrazione” contenuta nella piattaforma. A tal scopo, il richiedente inserirà tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando il modello e firmandolo digitalmente. Sarà la stessa piattaforma, in via automatica con posta elettronica certificata, a trasmettere tutta la modulistica al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, compresa la ricevuta di pagamento. La stessa Agenzia delle Entrate poi provvederà a trasmettere, sempre al medesimo indirizzo Pec, la liquidazione finale dell’imposta e gli estremi di registrazione. Quest’ultima sarà automaticamente inserita nel file di pratica contenuto nella piattaforma. A questo punto, atto costitutivo e statuto, opportunamente registrati, saranno inviati al Registro Imprese competente per territorio che, protocollata l’istanza, verificherà che i file ricevuti sono conformi a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2 del decreto del 17 febbraio. Qualora la verifica passi con esito positivo, entro 10 giorni dalla data di protocollo, l’ufficio iscrive in via provvisoria la start up nella sezione ordinaria del registro imprese. Al momento dell’iscrizione in sezione speciale, l’ufficio provvederà automaticamente al passaggio fra le due sezioni. Diversamente, al riscontro di irregolarità, l’ufficio sospende il procedimento di iscrizione, assegnando, a mezzo Pec, un termine non superiore a quindici giorni per regolarizzare la pratica secondo le specifiche richieste. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Conservatore rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Normativa di riferimento:

Decreto Mise del 17 febbraio 20216;

Circolare n° 3691/C del 1° luglio 2016;

Provvedimento Direttoriale Mise del 1°luglio 2016

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