Credito d’imposta transizione 5.0
Per incentivare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8.12.2023, con il D.L. 2.03.2024 è stato istituito il Piano Transizione 5.0. L’intervento normativo introduce nuovi crediti d’imposta destinati alle imprese che investono in beni strumentali che comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento.
DESTINATARI
Sono destinatari dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che intendono effettuare nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui scaturisca una riduzione dei consumi energetici.
- L’agevolazione consiste in un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.
- Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11.12.2016, n. 232 (beni industria 4.0):
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
- Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito con successivo decreto del Mimit.
Ai fini della disciplina in questione, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B alla L. 11.12.2016, n. 232, ossia tra i beni immateriali 4.0, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni previste dalla Transizione 5.0, inoltre sono agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta[1].
- le spese per la formazione del personale[2], finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui al c. 4 e c. 5, lett. a), e in ogni caso sino al massimo di € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
CONDIZIONI
Nella seguente tabella sono riepilogate le condizioni per l’accesso al credito di imposta
Tipologia di bene | Prima condizione | Seconda condizione: Risparmio energetico |
Materiali 4.0 | Allegato A
• Primo gruppo – beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. • Secondo gruppo – sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. • Terzo gruppo – dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. |
Riduzione dei consumi energetici
della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%
oppure
riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. |
Immateriali 4.0 | Allegato B
Software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 |
CREDITO SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto a seconda della riduzione die consumi energetici ottenuti:
Importo investimento | Credito d’imposta Transizione 5.0 | |||
Riduz. consumi energetici:
dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi) |
Riduz. consumi energetici:
superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi) |
Riduz. consumi energetici:
superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi) |
||
Fino a € 2.500.000 | 35% | 40% | 45% | |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 15% | 20% | 25% | |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000 | 5% | 10% | 15% | |
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno |
ITER PROCEDURALE
Occorre presentare apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che attestino, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
- La documentazione deve essere presentata, in via telematica, utilizzando un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
- Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa stanziati.
- L’impresa è tenuta a inviare al GSE delle comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto Mimit di prossima emanazione.
- In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- L’impresa comunica il completamento dell’investimento con la certificazione prevista, a pena di decadenza.
- Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
[1] Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. a), b) e c) D.L. 9.12.2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’ art. 12, c. 1 D.L. 9.12.2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lett. a), b) e c) del medesimo art. 12;
[2] previste dall’art. 31, par. 3 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014