Dal 30 marzo 2024 ha preso effetto il Decreto Legge n. 39 del 2024, noto come “Decreto Agevolazioni Fiscali”. Il focus principale di questo decreto si rivolge ai crediti edilizi, introducendo importanti novità riguardo allo sconto diretto in fattura o alla possibilità di trasferimento del credito in sostituzione delle tradizionali deduzioni fiscali.
Table of Contents
ToggleSconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni
Secondo l’articolo 1 del decreto, si assiste all’abrogazione delle possibilità rimaste di optare per lo sconto immediato in fattura o per il trasferimento del credito fiscale per gli interventi edilizi intrapresi dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Di conseguenza, non sarà più ammessa la trasferibilità del credito né l’applicabilità dello sconto diretto in fattura per tali lavori, potendosi ricorrere ai bonus unicamente sotto forma di deduzioni nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, permangono alcune eccezioni che consentono ancora il trasferimento del credito:
- Interventi in zone colpite da sisma: Il decreto consente la continuazione delle opzioni per lo sconto in fattura o il trasferimento del credito per i lavori su immobili danneggiati da eventi sismici avvenuti nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria, a partire dal 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016.
- Situazioni specifiche per lo sconto in fattura o cessione del credito: La possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito si applica a:
- lavori non condominiali per cui è stata presentata una CILAS prima del 30 marzo 2024 in relazione al superbonus;
- lavori condominiali per cui, prima del 30 marzo 2024, è stata presentata la CILAS e approvata la delibera condominiale per l’esecuzione dei lavori;
- istanze già presentate per ottenere il titolo abilitativo per lavori legati al superbonus che implicano demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- richieste di titolo abilitativo per interventi diversi dal superbonus già effettuate;
- lavori non legati al superbonus e senza necessità di titolo abilitativo, già iniziati o per cui è stato firmato un accordo vincolante e versato un acconto.
Bonus barriere architettoniche
Per il bonus dedicato all’eliminazione delle barriere architettoniche, rimane possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese effettuate fino al 30 marzo 2024. Questa modalità continua ad essere applicabile anche dopo tale data per gli interventi per cui è stata inoltrata la richiesta di titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore del decreto, se i lavori sono già iniziati o se, non essendo iniziati, è stato stipulato un accordo vincolante.
Remissione in bonis
L’articolo 2 del decreto elimina la “remissione in bonis”, ossia la possibilità di correggere errori minori nelle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito, pagando una sanzione ridotta. Tale opzione sarebbe stata valida fino al 15 ottobre 2024, ma con le nuove norme, questo termine viene anticipato al 4 aprile 2024, momento entro il quale i contribuenti devono avere inviato le comunicazioni relative alle loro scelte.
Trasmissione dei dati per le spese agevolabili fiscalmente
Al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle agevolazioni, vengono introdotte misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. L’omessa comunicazione delle informazioni relative agli interventi già avviati sarà punita con una sanzione amministrativa di 10 mila euro, mentre i nuovi interventi perderanno l’agevolazione.
I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19.05.2020, n. 34, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
- c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c);
Per le finalità sopra evidenziate, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:
- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti.
Debiti con il Fisco
Infine, l’articolo 4 introduce misure per prevenire che i contribuenti con debiti fiscali superiori a 10.000 euro possano beneficiare dei bonus edilizi, sospendendo l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi ai bonus fino alla copertura del debito.