E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con data 13 luglio il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” cd. “Decreto Dignità”.
L’entrata in vigore è fissata per il 14 luglio e avrà validità per 60 giorni sino alla conversione in legge da parte delle camere.
Il decreto è composto da 15 articoli:
Articolo 1 – Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato. Le misure intendono limitare l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine non corrispondenti ad una reale necessità da parte del datore di lavoro. la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata massima scende ora a 24 mesi (prima era di 36) e i rinnovi non potranno essere più di quattro. Dopo i primi 12 mesi, comunque, bisognerà indicare una causale specifica per far proseguire il contratto.
Articolo 2 – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro, invece, stabilisce che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si dovrà applicare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Articolo 3 – Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato (Modifiche alla legge n. 92 del 2012) – Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme contrattuali stabili, prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Con l’articolo 3, il decreto Dignità si allontana dal Jobs Act e stabilisce che l’indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente passi da 24 a massimo 36 mesi con un aumento quindi del 50% dell’indennizzo.
Le norme sui licenziamenti erano state modificate proprio con il Jobs Act che aveva superato nella gran parte dei casi il reintegro del posto di lavoro previsto dall’articolo 18 per i licenziamenti senza giusta causa. Dal 7 marzo 2015, per i nuovi assunti a tempo indeterminato, il reintegro nel posto di lavoro restava solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato “non sussista”. Negli altri casi ingiustificati e nei licenziamenti economici si era stabilito un indennizzo economico “certo e crescente” con l’anzianità di servizio, due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24.
Articolo 4 – Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali. E’ disposto il differimentoi dei termini per garantire il regolare funzionale mento delle scuole.
Articolo 5 – Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti – Le disposizioni recate dall’articolo in commento sono volte ad arginare il fenomeno della “delocalizzazione” delle attività economiche delle imprese, per tale intendendo lo spostamento in altri Paesi di attività o processi produttivi o di fasi di essi alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini di fiscalità.
Articolo 6 – Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti- La disposizione è diretta a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato.
Articolo 7 – Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti – La disposizione subordina l’applicazione dei benefici dell’iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse ovviamente le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Articolo 8 – Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali La disposizione pone la indeducibilità dei costi di acquisto di beni immateriali per ricerca e sviluppo effettuati all’interno dello stesso gruppo.
Articolo 9 – Divieto di pubblicità giochi e scommesse– La disposizione pone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio soprattutto per i soggetti più vulnerabili di una dipendenza socio- economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario comportando un aumento dell’indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari.
Articolo 10 – Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro – L’articolo in esame reca disposizioni finalizzate a revisionare l’istituto del redditometro in chiave di contrasto all’economia sommersa. Abolizione del redditometro. Non ha effetto per gli atti già notificati o per gli accertamenti in corso per i quali continua ad essere applicato.
Articolo 11 – Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute – L’articolo introduce disposizioni in materia di invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro). I dati relativi al primo semestre 2018 potranno essere trasmessi entro il 30.09.2018 e quelli del terzo e quarto trimestre possono essere trasmessi entro il 28.02.2019.
Articolo 12 – Split payment – L’articolo 11 prevede l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.
Articolo 13 – Società sportive dilettantistiche – Abolita la possibilità di contratti di collaborazione e abolito il beneficio della riduzione del 50% sulle imposte per le società sportive dilettantistiche lucrative.
Articolo 14 – Copertura finanziaria
Articolo 15 – Entrata in vigore – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.