Estromissione agevolata dell’immobile strumentale

L’art. 1 comma 66, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha riproposto l’estromissione agevolata degli immobili strumentale dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

L’estromissione agevolata comporta l’uscita dell’immobile dal patrimonio dell’impresa e l’ingresso nel patrimonio personale dell’imprenditore. Questo a prescindere dal regime fiscale (semplificato od ordinario) adottato.

Gli immobili oggetto di questa norma sono quelli per strumentali per destinazione o per natura:

  • Strumentali per destinazione sono quelli direttamente utilizzati dall’imprenditore per l’esercizio della propria attività.
  • Negli immobili strumentali per natura ricadono tutti quegli immobili che non sono utilizzati direttamente nell’attività produttiva, ma che appartengono alle categorie catastali B, C, D, E, e A/10.

L’estromissione comporta il pagamento di una imposta sostitutiva ai fini IRPEF ed IRAP nella misura dell’8% calcolato sulla differenza fra il valore normale di mercato ed il valore fiscalmente riconosciuto di ciascun immobile che si intende estromettere.

Ad esempio nel caso di un immobile dal valore di mercato di 100.000 euro, e valore fiscale, inteso come la differenza tra costo storico a bilancio ed il relativo fondo di ammortamento, di euro 50.000 l’imposta sostitutiva sarà pari a 50.000*8% = 4.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato mediante modello F24, con codice tributo 1127 e anno di riferimento 2019 in dure rate: la prima per il 60% entro il 2 dicembre 2019 e la seconda entro il 16 giugno 2020.

Il perfezionamento si avrà con indicazione dei riferimenti dell’estromissione nella dichiarazione dei redditi 2020 relativa al perdio di imposta 2019.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 secondo comma n. 5,  il quale dispone che “ la destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19” nel caso venga effettuata l’estromissione dell’immobile a favore dell’imprenditore, sarà necessario versare l’IVA del 22% su tutto il valore normale di mercato del bene. Questo solamente nel caso in cui al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile da parte dell’impresa sia stata portata in detrazione l’IVA.

La scelta di estromettere l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona fisica può rivelarsi particolarmente favorevole dal punto di vista fiscale nel caso si intenda in un futuro provvedere alla cessione dell’immobile.

 

 

 

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