Vengono riportate le novità principali della manovra finanziaria 2018, alcuni effetti li vedremo a partire dal 1 gennaio 2019, altri impatteranno sulle imprese e contribuenti già dal 2018
1. Rottamazione Bis Cartelle esattoriali
Entro il 15 maggio 2018 è possibile presentare istanza di definizione agevolata cd. rottamazione bis delle cartelle, per le somme affidate all’agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017. Con la conversione in L. 4.12.2017, n. 172 del D.L. 16.10.2017, n. 148, si è intervenuti nel corpo dell’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193 che aveva disposto in materia di rottamazione delle cartelle, estendendone l’operatività a coloro che presentano l’istanza per la prima volta, riaprendo i termini per coloro che avevano presentato domanda per la prima rottamazione ma erano decaduti per non aver pagato, nonché per coloro che erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31.12.2016. La definizione agevolata dei ruoli è stata estesa, oltre che ai carichi affidati alla riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è` stata presentata in precedenza domanda di «rottamazione». Possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dall’1.1.2000 al 30.9.2017.
2. Obbligo della fatturazione elettronica
La finanziaria, inoltre introduce l’obbligo di utilizzo del procedimento di fatturazione e registrazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato istituito dalle Entrate.
L’obbligatorietà decorre dal mese di luglio 2018 per cessioni di benzina o gasolio per motori e per chi presta la propria opera in subappalto in pubblici appalti; successivamente, dal 1 gennaio 2019, l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio si estende a tutte le operazioni commerciali.
3. Detrazione IVA sulle fatture di acquisto
Le modifiche apportate con il DL 50/2017 all’esercizio del diritto a detrazione Iva e non più modificate a fine 2017 hanno un impatto immediato sui primi mesi del 2018 in quanto impongono alle imprese e ai professionisti un’accelerazione nella gestione delle fatture emesse e esigibili nel 2017 e ricevute dal cessionario/committente nello stesso anno, per le quali l’Iva risulterà detraibile in modo ordinario solo fino al 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva). Tali regole, inoltre, influenzeranno non poco tutta la gestione delle fatture ricevute nel 2018, modificando le abitudini di contabilizzazione dei singoli documenti. Infine, si intrecceranno con i nuovi obblighi legati alla fatturazione elettronica che tra il 1° luglio 2018 e il 1° gennaio 2019 si estenderà a tutta la platea dei contribuenti sottoposti alla giurisdizione italiana. Sul tema, proprio per le forti problematiche che l’applicazione poneva è intervenuta l’agenzia delle Entrate che con la circolare 1/E del 17 gennaio 2018 ha fornito una linea interpretativa informata alla semplificazione degli adempimenti.
4. Super ammortamento con maggiorazione del 30%
L’agevolazione, nota come super ammortamento, consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di maggiorare la quota di ammortamento deducibile fiscalmente dal reddito in caso di acquisto in proprietà o in leasing di beni materiali strumentali nuovi. L’agevolazione è stata prorogata di un anno (doveva terminare il 31 dicembre 2017) ma è stata ridotta la percentuale di riferimento. Infatti, il comma 29 della legge di bilancio 2018 prevede una maggiorazione della quota di ammortamento (o del canone di locazione finanziaria) del 30% mentre la previgente versione dell’agevolazione prevedeva una maggiorazione del 40%.
5. Iper Ammortamento: proroga di un anno e nuovi beni immateriali agevolati
La Legge di Bilancio 2018 (commi 30-33, 35 e 36 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha prorogato di un anno l’agevolazione nota come iper ammortamento. Trattasi della possibilità di iper ammortizzare con una maggiorazione del 150% gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico, rientranti nel piano industria 4.0 (di cui all’allegato A della L. 232/2016).
A seguito della proroga i soggetti beneficiari dell’agevolazione potranno, pertanto, far rientrare in iper ammortamento anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Inoltre, per gli investimenti non terminati entro la fine del 2018, viene introdotta la possibilità di concludere l’investimento entro il 31 dicembre 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018:
- venga effettuato l’ordine con relativa accettazione da parte del venditore e
- venga pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni rientranti nel piano industria 4.0 continua a premiare sia gli investimenti finanziati tramite leasing che quelli acquistati in proprietà.
Nuovi beni immateriali inclusi nell’allegato B
La legge 232/2016, istitutiva dell’iper ammortamento, ha previsto una serie di beni immateriali che possono esser agevolati con una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento fiscale, in presenza di investimenti in beni rientranti nell’iper ammortamento. In altri termini, l’azienda che investe in beni materiali 4.0 (beni strumentali nuovi, sistemi per l’assicurazione della qualità e dalla sostenibilità o dispositivi per l’interazione uomo-macchina) può accedere alla maggiorazione del 40% (super ammortamento) in caso di acquisto di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni elencate nell’allegato B della Legge 232/2016.
La finanziaria 2018 ha incrementato l’elenco dei beni immateriali rientranti nel super ammortamento al 140%, aggiungendo nel suddetto allegato B, le seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Restano fermi gli oneri documentali in capo all’impresa beneficiaria, ossia la necessità di produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, in caso di investimenti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato che attesti le caratteristiche del bene 4.0.
Infine, il comma 35 della legge di bilancio 2018 apre alla possibilità di cedere il bene acquistato in iper ammortamento.
Se nel corso del periodo di fruizione dell’iper si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la cessione, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
6. Detrazione spese per riqualificazione energetica 65%
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Detta detrazione riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Il legislatore ha introdotto inoltre una nuova spesa agevolabile: possibile detrarre il 65% delle spese relative all’acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro purché gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Ecobonus: detrazioni del 50%
La detrazione, per l’anno 2018, viene ridotta al 50% per le spese riguardanti gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
- spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
7. Niente più contante per pagare lo stipendio ai dipendenti
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915) stabilisce che datori di lavoro o committenti, a far data dal prossimo 1° luglio, sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa. Dalla data indicata dalla legge di bilancio, quindi datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalità stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. La legge di bilancio (art. 1, comma 912) stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
8. Rendite finanziarie tutte al 26%
La finanziaria 2018 uniforma il prelievo sui dividendi. Si applicherà sempre l’imposta sostitutiva del 26% senza più differenze tra partecipazioni qualificate e non, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. I dividendi Le novità in materia di tassazione degli utili interessano le persone fisiche residenti in Italia che li percepiscano al di fuori dell’esercizio dell’impresa (persone fisiche «non imprese»). Finora, nei confronti di questi ultimi contribuenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo era applicata solo sugli utili e proventi assimilati «non qualificati». Gli stessi utili e proventi – se riferiti a partecipazioni, strumenti finanziari o contratti «qualificati» – concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente soggetto a Irpef nella misura del 58,14 per cento. Mentre gli utili provenienti da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo concorrevano – e continueranno a concorrere – alla formazione del reddito complessivo imponibile per il loro intero ammontare. La novità della legge di bilancio consiste nel fatto che a decorrere dal 01/01/2018 la ritenuta a titolo definitivo o l’imposta sostitutiva del 26% sarà ora applicata anche sugli utili 2018 «qualificati». Per gli utili accantonati sino al 31.12.2017 rimarranno le regole precedenti di tassazione in caso di distribuzione.