Visto che la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2015 si avvicina, approfitto di scrivere questo articolo per fare un breve raffronto sulle modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture, e quale opportunità è stata concessa tramite il decreto MEF del 17 giugno 2014 per chi ha voluto gestire il proprio ciclo attivo di fatture in modo digitale.
In primo luogo mi permetto di ricordare che l’art. 6 Tabela B del DRP 642/72 prevede che l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra di loro alternative, e che L’imposta di bollo, disciplinata dall’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n.642/72, è dovuta nella misura di € 2,00 ed è obbligatoria sulle fatture, libri giornali contabili e i documenti di importo complessivo superiore a € 77,47 e si applica su:
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
Sono invece esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
- fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Per assolvere a tale imposta, se le fatture sono in formato cartaceo normalissimo, si deve apporre sull’originale consegnata al cliente il contrassegno telematico comprato dal comune tabaccaio e su tutte le altre copie la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Cosa succede però se devo applicare la marca da bollo su una fattura non cartacea, ad esempio una fattura elettronica?
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, recante Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2014, ha introdotto all’art. 6 nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. In particolare, il comma 1 del citato art. 6 prevede che L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante modalità esclusivamente telematica, tramite modello F24.
il modello F24 va compilato in tutte le sue parti indicando come codice tributo, ossia, la causale del versamento il codice “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, che indica appunto la liquidazione del bollo virtuale su fattura elettronica.
Secondo il DM 17 giugno 2014 assolvimento bollo fatture elettroniche il versamento dell’imposta di bollo virtuale con F24 su fatture elettroniche, registri e altri atti, va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Questo vale però solamente per i documenti conservati digitalmente, se io utilizzo fatture cartacee o per praticità fatture in formato pdf, (che senza sistema di conservazione a norma sono trattate come fatture cartacee), se volessi assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale la modalità è differente.
A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, i contribuenti devono richiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente, presentando una dichiarazione, in via esclusivamente telematica, utilizzando il modello approvato con Provvedimento 14.11.2014. Quest’obbligo, relativo alla dichiarazione, resta vincolante solo per chi conserva i libri in modo cartaceo al fine di poter assolvere l’imposta di bollo telematicamente.
Se invece io gestisco le mie fatture in formato pdf (quindi non fattura elettronica), ma poi conservo tutto in modalità elettronica (conservazione sostitutiva), l’assolvimento dell’imposta di bollo viene effettuata tramite versamento dell’imposta tramite modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, esattamente come per le fatture elettroniche verso la PA.