Nuove regole per la fatturazione elettronica dal 1° aprile 2025

A partire dal 1° aprile 2025 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche (versione 1.9) del tracciato XML della fattura elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo insieme quali sono le principali novità e come adeguarsi ai cambiamenti.

Le novità più importanti

Le modifiche riguardano principalmente:

  • L’introduzione del nuovo codice Tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione
  • L’aggiornamento della descrizione del codice Tipo documento TD20
  • L’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20
  • L’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante
  • L’eliminazione del limite di 400 euro per l’importo della fattura semplificata nel caso di soggetti in regime forfetario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA

Il nuovo sistema sanzionatorio per omessa/irregolare fatturazione

Dal 1° settembre 2024 è cambiato profondamente il regime sanzionatorio applicabile all’acquirente di beni e servizi che:

  • non riceve la fattura, oppure
  • la riceve irregolare

La sanzione è stata ridotta dal 100% al 70% dell’imposta non indicata o erroneamente indicata (minimo 250 euro), ma soprattutto è stata eliminata la necessità di emettere un’autofattura e di provvedere al versamento dell’IVA.

Il nuovo Tipo documento TD29

La vera novità delle specifiche tecniche è l’introduzione del codice TD29 “Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione”. Questo codice deve essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate la violazione commessa dal cedente/prestatore.

Per evitare la sanzione del 70% dell’IVA dovuta (minimo 250 euro), il cessionario committente dovrà, entro 90 giorni:

  • dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, o
  • da quando è stata emessa fattura irregolare, comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate con l’invio, tramite SdI, del Tipo documento TD29.

<div style=”background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #007bff; margin: 20px 0;”> <strong>Importante:</strong> Il documento TD29 rappresenta una <em>mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini IVA</em>. Non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto. </div>

Come compilare il TD29

Il file XML deve essere compilato nel seguente modo:

  • CedentePrestatore: dati del cedente/prestatore
  • CessionarioCommittente: identificativo IVA del cessionario/committente che comunica l’omissione o l’irregolarità
  • Data: deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione
  • DatiFattureCollegate: indicazione della fattura di riferimento (solo in caso di emissione di fattura irregolare)
  • Numero: si può inserire una numerazione progressiva ad hoc

È necessario indicare l’imponibile non fatturato o non indicato nella fattura e la relativa imposta calcolata dal cessionario/committente.

Cosa fare nel periodo transitorio?

Un aspetto problematico riguarda il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 marzo 2025, prima dell’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche. In attesa di chiarimenti ufficiali, l’opinione prevalente è che per le violazioni commesse in questo periodo transitorio si debba inviare un’autofattura utilizzando il Tipo documento TD20 senza versare l’imposta e senza registrare il documento.

L’utilizzo del Tipo documento TD20

Il TD20 rimane utilizzabile, anche dopo il 31 marzo 2025, per altre specifiche operazioni:

  • Per gli acquisti intracomunitari di cui all’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993
  • Nel caso di reverse charge (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997)

Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA

La Direttiva UE 2020/285 ha introdotto, dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le piccole imprese che operano in più Stati membri dell’UE.

Questo regime consente agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • Sono stabilite in uno Stato membro dell’UE
  • Conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato di stabilimento
  • Conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’UE non superiore a 100.000 euro

Le piccole imprese che non superano queste soglie possono comunicare allo Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, ed essere così esonerate da tutti gli adempimenti IVA per le operazioni effettuate in altri Stati membri.

L’accesso al regime determina una significativa riduzione degli adempimenti burocratici, poiché lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

Fattura semplificata: eliminato il limite di 400 euro per i forfetari

Dal 1° gennaio 2025 è stato eliminato il limite massimo di 400 euro per l’emissione della fattura semplificata per i contribuenti in regime forfetario.

L’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n 180/2024 ha modificato il comma 59, art 1, Legge n. 190/2014, permettendo ai contribuenti forfetari di emettere fattura semplificata anche per operazioni di valore superiore a 400 euro.

Questa semplificazione vale anche per i soggetti in regime transfrontaliero di franchigia IVA.

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