
Buone notizie per piccole e medie imprese che stavano correndo contro il tempo per stipulare le polizze assicurative contro eventi catastrofali. Nella giornata di sabato 29 marzo il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il tanto atteso decreto legge che differisce i termini per l’obbligo assicurativo, venendo incontro alle richieste di numerose associazioni di categoria.
Le nuove scadenze
Il calendario delle scadenze è stato completamente rivisto, creando un sistema più graduale che tiene conto delle dimensioni aziendali:
- Grandi imprese: resta ferma la data del 31 marzo 2025, ma senza l’applicazione di sanzioni per i successivi 90 giorni
- Medie imprese: nuovo termine fissato al 1° ottobre 2025
- Piccole e micro imprese: scadenza posticipata al 1° gennaio 2026
Questa proroga rappresenta un significativo sollievo soprattutto per le microimprese, che costituiscono circa il 95% delle attività soggette all’obbligo. Il rinvio era stato inizialmente proposto nell’ambito della conversione del Decreto “Bollette”, tramite un emendamento poi dichiarato inammissibile.
Chi è soggetto all’obbligo assicurativo?
Ricordiamo che l’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione nel nostro Paese, purché iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile.
Queste attività dovranno stipulare polizze a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come previsto dall’art. 1 commi 101-111 della Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023 n. 213).
Le zone grigie e i dubbi interpretativi
Nonostante il posticipo dei termini, rimangono numerose incertezze interpretative che meritano di essere chiarite:
Quali soggetti sono effettivamente obbligati?
Non è ancora del tutto chiaro se l’obbligo si estenda a tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese o solo a quelli qualificabili propriamente come “imprese”. Questo crea particolare confusione per entità come le società tra professionisti (STP), la cui inclusione nell’obbligo resta dubbia.
Quali beni devono essere assicurati?
Un altro punto controverso riguarda i beni in locazione. Secondo l’interpretazione dell’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 (convertito con L. 189/2024), sembra che l’imprenditore sia tenuto ad assicurare anche gli immobili che conduce in affitto, creando così un vantaggio indiretto per il proprietario.
I chiarimenti di ANIA
L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) ha pubblicato alcune FAQ che, pur non avendo valore normativo, offrono spunti interpretativi interessanti:
Bed & Breakfast e attività miste
Per attività come i B&B svolte all’interno dell’abitazione del gestore, ANIA suggerisce che l’obbligo sussiste solo se l’attività è configurabile come impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese. In tal caso, la copertura assicurativa deve riguardare esclusivamente la porzione dell’immobile destinata all’attività d’impresa.
Lo stesso principio dovrebbe applicarsi agli immobili in cui il proprietario risiede e contemporaneamente svolge la propria attività imprenditoriale.
Immobili in costruzione
ANIA esclude dall’obbligo i fabbricati in costruzione, poiché non espressamente inclusi tra i beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria dalla L. 213/2023, che si riferisce specificamente ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, né sono menzionati dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 2) del DM n. 18/2025.
Conseguenze del mancato adempimento
Vale la pena ricordare che il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta l’impossibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario provenienti da risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in caso di eventi calamitosi e catastrofali.
Per le grandi imprese, come accennato, il termine resta fissato al 31 marzo, ma è previsto un periodo di grazia di 90 giorni durante il quale l’eventuale inadempimento non sarà considerato ai fini dell’assegnazione di benefici pubblici.
Link al Decreto Legge pubblicato in gazzetta il 31 marzo 2025