Obbligo della “Patente a Crediti” per Operare nei Cantieri – Decorrenza 1° Ottobre

A partire dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo di possedere la cosiddetta “Patente a Crediti” per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. Tale obbligo riguarda le imprese, anche quelle non classificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che svolgono attività fisica nei cantieri. Restano esclusi dall’obbligo i soggetti che effettuano esclusivamente forniture di materiali o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA, con classifica pari o superiore alla III.

Modalità di Rilascio della Patente

La “Patente a Crediti” verrà rilasciata in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attivo dal 1° ottobre, mediante accesso tramite SPID o CIE. È possibile continuare a operare nei cantieri una volta presentata la domanda, salvo eventuali comunicazioni contrarie da parte dell’Ispettorato, che potrebbe accertare la mancanza dei requisiti.

Autocertificazione Temporanea e Scadenze

Per evitare possibili problemi di sovraccarico nella fase iniziale dell’obbligo (click day), l’INL ha previsto una procedura semplificata. In fase di prima applicazione, sarà possibile inviare un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari utilizzando il modello allegato alla circolare pubblicata sul sito dell’INL. Tale autocertificazione dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it e avrà validità fino al 31 ottobre 2024.

Entro tale data, gli operatori dovranno comunque presentare la domanda di rilascio della patente tramite il portale dell’INL. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più consentito operare nei cantieri solo sulla base dell’autocertificazione.

Chi può Presentare la Domanda?

La domanda per il rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto delegato, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o CAF.

Requisiti per il Rilascio della Patente

Per ottenere la patente, è necessario dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti:

  • Adempimenti formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sono applicabili a tutte le categorie di soggetti interessati. Ad esempio, il DVR non è richiesto per i lavoratori autonomi o per le imprese senza dipendenti.

Autocertificazione e Dichiarazioni Sostitutive

L’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale possono essere autocertificati. Gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP devono invece essere attestati tramite dichiarazioni sostitutive.

Revoca della Patente

Si ricorda che la patente sarà revocata in caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti il possesso di uno o più requisiti, accertate durante eventuali controlli successivi al rilascio.

Per maggiori informazioni o assistenza nella presentazione delle domande, restiamo a vostra completa disposizione.

Allegati:

Circolare Ispettorato del Lavoro del 23.09.2024

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