La legge delega L. 155/2017 pubblicata in G.U. il 30.10.2017 concernente la riforma della crisi d’impresa ha disposto che il Governo provveda all’attuazione della riforma entro 12 mesi dalla data di pubblicazione. I termini posso essere prorogati di 60 giorni. Pertanto a giorni il decreto attuativo sarà trasmesso alle Camere per il parere e entro la fine dell’anno in corso il Decreto avrà, con ogni probabilità, la sua entrata in vigore.
La riforma si articola su tre punti principali:
- Le procedure concorsuali ( RD 267/42 c.d. Legge fallimentare )
- Disciplina del sovraindebitamento ( L. 3/2012 Organismi di composizione della crisi )
- Revisione del sistema dei privilegi e garanzie.
La Riforma trae origine di riferimento dalla normativa UE espressamente richiamata dal regolamento sulle procedure d’insolvenza ( Reg. UE 848/2015 ) e della raccomandazione della Commissione Europea ( U.E. 2014/135/UE ), nonché dai principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale UNCITRAL.
La riforma prevede inoltre l’attuazione di Tribunali con giudici specializzati in materia concorsuale probabilmente su base regionale a cui saranno demandate tutte le liquidazioni giudiziali. Le attuali competenze ai tribunali locali saranno demandate solo per procedure di minore dimensione.
L’organismo che vigilerà sulla composizione della crisi delle imprese sarà demandato alle Camere di Commercio.
La riforma sarà applicabile ad ogni categoria di debitore sia esso persona fisica,o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente una qualsiasi attività di impresa, commerciale, agricola. Unica esclusione l’Ente pubblico. ( art. 2 comma 1 lett. e L. 155/2017 )
La riforma impatta in modo significativo sui piani attestati di risanamento, sugli accordi di ristrutturazione, sul concordato preventivo e naturalmente sulla nuova procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Fra le principali norme che entreranno in vigore saranno relative alla applicazione degli indici di allerta che dovranno evidenziare la probabilità che l’impresa possa entrare in uno stato di crisi o di insolvenza.
In pratica Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Inps e Inail, a pena che non venga riconosciuto il privilegio sul credito, dovranno per primi segnalare al debitore, a mezzo Pec o raccomandata, che l’esposizione del debito ha assunta una posizione rilevante.
Ad esempio quanto il debito IVA, scaduto e non pagato, raggiunge il 30% del volume d’affari; oppure Euro 25.000 per fatturati sino a 2.000.000,00; Euro 50.000,00 per fatturati fino a Euro 10.000.000; Euro 100.000,00 per fatturati oltre 10.000.000.
Con riguardo all’INPS l’esposizione sarà ritenuta rilevante quando il debitore accumulerà ritardi nei pagamenti di oltre sei mesi o comunque per ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente ed eccedente la soglia di Euro 50.000,00.
In assenza di regolarizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione si attiverà la procedura di crisi con segnalazione all’Organismo di composizione della Crisi, istituito presso la Camera di Commercio o se esistente al Collegio Sindacale.
Altri adempimenti riguardano le società a responsabilità limitata L’art. 14 della L. 155/2017, dispone che avranno l’obbligo di nominare l’organo di controllo, anche monocratico revisore legale qualora siano superati nel biennio precedente anche uno solo dei seguenti parametri:
- Euro 2.000.000 di attivo patrimoniale;
- Euro 2.000.000 di ricavi
- 10 dipendenti in media.
Qualora non si provveda alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o revisore monocratico) vi provvederà il tribunale su richiesta da parte di ogni interessato o anche su segnalazione da parte del Registro delle Imprese.