Riforma Fiscale IRES e IRPEF 2025

Il 3 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo nel quale è stato rivisto sotto vari aspetti il sistema fiscale italiano, dando particolare attenzione alla tassazione dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES).

https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Decreto-legislativo-13-dicembre-2024-n.192/

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità in materia di Irpef, Ires e redditi agrari.

Redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo

Aliquote Irpef confermate

In prima battuta è bene sottolineare che sono state confermate, anche per il 2025, le aliquote e gli scaglioni di reddito IRPEF, così come le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e per i redditi assimilati al lavoro dipendente, ossia quei redditi che fiscalmente sono trattati come redditi da lavoro dipendente ma non derivano da un rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, le borse di studio.

Trattamenti Integrativi

Tra le novità previste dalla riforma, si riconosce, ai soggetti che hanno un reddito complessivo inferiore a euro 20.000, il “nuovo trattamento integrativo”, un importo in percentuale al reddito che non concorre alla formazione del reddito.

Le percentuali da applicare al reddito complessivo sono le seguenti:

  1. Fino a 8.500 euro: 7,1%
  2. Superiore a 8.500 fino a 15.000 euro: 5,3%
  3. Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro: 4,8%

Nella pratica il nuovo trattamento integrativo avrà un importo massimo di euro 960 per un reddito complessivo pari a euro 20.000.

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a euro 20.000 ma non a euro 40.000, si riconosce una “ulteriore detrazione” dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo. Per redditi da euro 20.000 a euro 32.000 l’ulteriore detrazione sarà pari a euro 1.000, mentre, per i redditi superiori a euro 32.000 ma inferiori a 40.000, l’ulteriore detrazione è di ammontare variabile: ad esempio, su un reddito complessivo di euro 36.000 l’ulteriore detrazione sarà pari a euro 500.

Limiti alle detrazioni

Il Legislatore ha anche introdotto un riordino delle detrazioni, inserendo dei nuovi limiti:

Redditi superiori a € 75.000:

I soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore a euro 14.000. Tale limite è ridotto e variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico. Tale importo viene ridotto ad un massimo di euro 8.000 per i redditi superiori a 100.000 euro

Dall’ammontare complessivo delle spese detraibili rilevante ai fini in esame sono escluse:

  • le spese sanitarie detraibili;
  • gli interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
  • le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;
  • le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024.

Detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico

Le detrazioni per figli fiscalmente a carico vengono riconosciute per figli di età pari o superiore a 21 anni (fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS) ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

 

Deducibilità dei contributi versati a fondi sanitari integrativi

È previsto che siano esenti i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Spese di trasporto

Sono escluse dall’imponibile anche le indennità di trasferta fuori dal territorio comunale se comprovate e documentate, non è più necessario che le spese siano comprovate dal vettore.

Esenzione Fringe benefit fino 258,23 euro

I fringe benefit non concorrono a formare il reddito se di importo non superiore complessivamente a euro 258,23 euro, se di importo superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Novità nella determinazione del reddito di lavoro autonomo

Sono state introdotte delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, tra le più rilevanti troviamo l’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito e una deroga al principio di cassa. Vediamoli nel dettaglio.

Principio di onnicomprensività

L’applicazione del principio di onnicomprensività al calcolo del reddito imponibile, prevede che sia costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Con questa previsione viene superata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che non comportano un incremento del reddito imponibile; vengono infatti aggiunte due fattispecie non presenti nella norma attuale (nella normativa vigente non concorrono a formare il reddito solo le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali):

  • rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Eccezione al principio di cassa

Le somme o i valori percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il sostituto d’imposta li ha erogati vengono attribuiti, ai fini fiscali, al periodo in cui il sostituto era obbligato a effettuare la ritenuta d’acconto. Questa disposizione rappresenta un’eccezione al principio di cassa, poiché il momento in cui il compenso viene percepito potrebbe non coincidere con quello in cui è stato effettivamente pagato dal committente. Infatti, qualora il bonifico venga effettuato negli ultimi giorni dell’anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe pertanto non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includere quest’ultima nel modello 770. Al fine di superare tale problematica, si prevede quindi che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa.

Redditi di impresa

Le misure introdotte hanno lo scopo di semplificare e razionalizzare i criteri di calcolo del reddito d’impresa; le nuove disposizioni favoriscono un maggiore allineamento tra le voci contabili e i corrispondenti valori fiscali, limitando i casi di doppio binario su alcune componenti del reddito e semplificano le procedure per accedere e applicare i regimi di riallineamento.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile ai fini IRES delle società, sono state introdotte disposizioni volte a ridurre il doppio binario tra i valori contabili e quelli fiscali.

L’intervento prevede la modifica del trattamento tributario delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati, al contrario del testo attuale che prevede che concorrono altresì a formare il reddito anche in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il 4°.

Riallineamento fiscale

Il nuovo testo regola diversi regimi di riallineamento fiscale, definendone le modalità di applicazione, la durata e introducendo un regime alternativo per i contribuenti che scelgono di non utilizzare il riallineamento ordinario. Prevede inoltre la possibilità di affrancare i saldi attivi derivanti da rivalutazioni, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Reddito agrario

Le modifiche introdotte ala determinazione del reddito agrario hanno l’intento di promuovere un’agricoltura innovativa e tener conto delle nuove tecnologie agricole.

Determinazione del reddito

Sono stati rivisti i criteri di calcolo per la determinazione del reddito, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole, non si fa più riferimento alla potenzialità del terreno.

Il reddito dominicale viene calcolato applicando, alla tariffa d’estimo più alta nella provincia in cui è situata la particella catastale, un aumento del 400%.

Tassazione degli immobili

La tassazione degli immobili per attività agricole si basa su criteri specifici a seconda dell’uso effettivo; gli immobili impiegati direttamente nella produzione di vegetali sono tassati come redditi dominicali proprio in virtù del fatto che rientrano nelle cosiddette attività agricole essenziali anche le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione, come le vertical farm e le colture idroponiche. Gli immobili dati in locazione sono soggetti a tassazione secondo le normali regole previste per i redditi da fabbricati.

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