“Rottamazione-Quater”: riapertura termini per rate scadute

Qualora si sia aderito alla “Rottamazione-Quater” ma si sia decaduti dal beneficio per non aver versato una o più rate entro il 31 dicembre 2024, è ora possibile essere riammessi alla definizione agevolata grazie alle modifiche introdotte dal recente “Decreto Milleproroghe”.

Cos’è la Rottamazione-Quater e come funzionava

Prima di entrare nei dettagli della riapertura dei termini, è utile ricordare in cosa consiste la “Rottamazione-Quater”. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), permette di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 senza pagare:

  • Sanzioni
  • Interessi (anche di mora)
  • Somme aggiuntive
  • Aggio

Il contribuente deve pagare solamente:

  • La somma originale (capitale)
  • Le spese per procedure esecutive
  • Le spese di notifica della cartella di pagamento

Inizialmente, l’adesione prevedeva la presentazione di una domanda entro il 30 giugno 2023 e la possibilità di pagare in unica soluzione o in un massimo di 18 rate.

La nuova opportunità per i contribuenti decaduti

Con l’art. 3-bis del DL n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe), è stata introdotta una nuova possibilità di riammissione per i soggetti che, pur avendo aderito correttamente alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023, sono decaduti dal beneficio al 31 dicembre 2024 a causa di:

  • Mancato pagamento di una o più rate
  • Pagamento insufficiente
  • Pagamento tardivo (oltre i 5 giorni di tolleranza)

È importante sottolineare che questa rimessione in termini riguarda esclusivamente i debiti scaduti entro il 31 dicembre 2024 e che erano già inclusi nella domanda originale.

Chi può beneficiare della riammissione

Possono beneficiare di questa opportunità solo i contribuenti che:

  1. Hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023
  2. Sono decaduti dalla definizione agevolata al 31 dicembre 2024
  3. La decadenza è avvenuta perché:
    • Non hanno versato una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024
    • Hanno effettuato un versamento in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza)
    • Hanno versato un importo inferiore a quello dovuto

Importante: chi ha regolarmente pagato tutte le rate fino al 31 dicembre 2024 non può usufruire della riammissione e deve continuare con il piano di pagamento già in corso, versando la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (o entro il 5 marzo 2025 considerando i 5 giorni di tolleranza).

Come ottenere la riammissione

Per essere riammessi alla Rottamazione-Quater è necessario:

  1. Presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025
    • Le modalità telematiche di presentazione saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 16 marzo 2025
    • Nella domanda dovranno essere indicati i debiti per i quali si richiede la riammissione e le modalità di pagamento scelte
  2. Pagare quanto dovuto (compresi gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023) in una delle seguenti modalità:
    • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
    • In un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con il seguente calendario:
      • Prima rata: entro il 31 luglio 2025
      • Seconda rata: entro il 30 novembre 2025
      • Rate successive: entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2026 e 2027

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo dovuto e l’importo delle singole rate con le relative scadenze.

Tabella riassuntiva delle scadenze

Adempimento Scadenza
Presentazione domanda entro il 30.4.2025
Comunicazione somme dovute dall’Agenzia entro il 30.6.2025
Pagamento unica soluzione/prima rata entro il 31.7.2025
Seconda rata 30.11.2025
Terza rata 28.2.2026
Quarta rata 31.5.2026
Quinta rata 31.7.2026
Sesta rata 30.11.2026
Settima rata 28.2.2027
Ottava rata 31.5.2027
Nona rata 31.7.2027
Decima rata 30.11.2027

Nota bene: È ammessa una tolleranza di massimo 5 giorni nella tardività del versamento.

Il nuovo piano di rateazione

Considerato che la decadenza dalla Rottamazione-Quater ha fatto venire meno l’originario piano di rateazione, a seguito della riammissione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione elaborerà un nuovo piano in base alla domanda presentata entro il 30 aprile 2025.

Questo nuovo piano comprenderà:

  • Quanto non corrisposto entro il 31 dicembre 2024
  • Le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025-2027

Per questo motivo, i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024 non devono pagare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (o 5 marzo 2025), in quanto anche tale importo sarà incluso nel nuovo piano.

È importante notare che il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti già effettuati anche dopo la decadenza del piano originario, limitatamente alla quota pagata a titolo di capitale.

I vantaggi della presentazione immediata della domanda

La presentazione della domanda di riammissione determina immediatamente diversi benefici:

  1. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
  2. Sospensione degli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione
  3. Impossibilità per l’Agente della riscossione di:
    • Avviare nuove azioni esecutive
    • Proseguire procedure esecutive già avviate (salvo casi specifici)
    • Iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche
  4. Il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta o pagamenti di crediti verso la Pubblica Amministrazione
  5. In caso di debiti contributivi, il DURC viene rilasciato a seguito della presentazione della domanda

Consiglio pratico: Poiché questi benefici si attivano già all’atto della presentazione della domanda, è consigliabile presentarla quanto prima per godere immediatamente di questi vantaggi.

Esempio pratico

Immaginiamo il caso di un’azienda che:

  1. Ha aderito alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023
  2. Ha pagato regolarmente la prima rata, ma non ha versato la seconda rata scaduta il 30 novembre 2023
  3. È quindi decaduta dalla definizione agevolata

Questa azienda può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella domanda dovrà indicare tutti i debiti che erano compresi nella richiesta originaria e scegliere se pagare in unica soluzione o in 10 rate.

Se sceglie il pagamento rateale, riceverà dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2025, la comunicazione con l’importo di ciascuna rata e le relative scadenze. Nel calcolo del nuovo importo, l’Agenzia terrà conto della prima rata già pagata, limitatamente alla quota capitale.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *