
Qualora si sia aderito alla “Rottamazione-Quater” ma si sia decaduti dal beneficio per non aver versato una o più rate entro il 31 dicembre 2024, è ora possibile essere riammessi alla definizione agevolata grazie alle modifiche introdotte dal recente “Decreto Milleproroghe”.
Cos’è la Rottamazione-Quater e come funzionava
Prima di entrare nei dettagli della riapertura dei termini, è utile ricordare in cosa consiste la “Rottamazione-Quater”. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), permette di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 senza pagare:
- Sanzioni
- Interessi (anche di mora)
- Somme aggiuntive
- Aggio
Il contribuente deve pagare solamente:
- La somma originale (capitale)
- Le spese per procedure esecutive
- Le spese di notifica della cartella di pagamento
Inizialmente, l’adesione prevedeva la presentazione di una domanda entro il 30 giugno 2023 e la possibilità di pagare in unica soluzione o in un massimo di 18 rate.
La nuova opportunità per i contribuenti decaduti
Con l’art. 3-bis del DL n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe), è stata introdotta una nuova possibilità di riammissione per i soggetti che, pur avendo aderito correttamente alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023, sono decaduti dal beneficio al 31 dicembre 2024 a causa di:
- Mancato pagamento di una o più rate
- Pagamento insufficiente
- Pagamento tardivo (oltre i 5 giorni di tolleranza)
È importante sottolineare che questa rimessione in termini riguarda esclusivamente i debiti scaduti entro il 31 dicembre 2024 e che erano già inclusi nella domanda originale.
Chi può beneficiare della riammissione
Possono beneficiare di questa opportunità solo i contribuenti che:
- Hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023
- Sono decaduti dalla definizione agevolata al 31 dicembre 2024
- La decadenza è avvenuta perché:
- Non hanno versato una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024
- Hanno effettuato un versamento in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza)
- Hanno versato un importo inferiore a quello dovuto
Importante: chi ha regolarmente pagato tutte le rate fino al 31 dicembre 2024 non può usufruire della riammissione e deve continuare con il piano di pagamento già in corso, versando la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (o entro il 5 marzo 2025 considerando i 5 giorni di tolleranza).
Come ottenere la riammissione
Per essere riammessi alla Rottamazione-Quater è necessario:
- Presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025
- Le modalità telematiche di presentazione saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 16 marzo 2025
- Nella domanda dovranno essere indicati i debiti per i quali si richiede la riammissione e le modalità di pagamento scelte
- Pagare quanto dovuto (compresi gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023) in una delle seguenti modalità:
- In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- In un massimo di 10 rate consecutive di pari importo con il seguente calendario:
- Prima rata: entro il 31 luglio 2025
- Seconda rata: entro il 30 novembre 2025
- Rate successive: entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2026 e 2027
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo dovuto e l’importo delle singole rate con le relative scadenze.
Tabella riassuntiva delle scadenze
Adempimento | Scadenza |
Presentazione domanda | entro il 30.4.2025 |
Comunicazione somme dovute dall’Agenzia | entro il 30.6.2025 |
Pagamento unica soluzione/prima rata | entro il 31.7.2025 |
Seconda rata | 30.11.2025 |
Terza rata | 28.2.2026 |
Quarta rata | 31.5.2026 |
Quinta rata | 31.7.2026 |
Sesta rata | 30.11.2026 |
Settima rata | 28.2.2027 |
Ottava rata | 31.5.2027 |
Nona rata | 31.7.2027 |
Decima rata | 30.11.2027 |
Nota bene: È ammessa una tolleranza di massimo 5 giorni nella tardività del versamento.
Il nuovo piano di rateazione
Considerato che la decadenza dalla Rottamazione-Quater ha fatto venire meno l’originario piano di rateazione, a seguito della riammissione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione elaborerà un nuovo piano in base alla domanda presentata entro il 30 aprile 2025.
Questo nuovo piano comprenderà:
- Quanto non corrisposto entro il 31 dicembre 2024
- Le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025-2027
Per questo motivo, i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024 non devono pagare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (o 5 marzo 2025), in quanto anche tale importo sarà incluso nel nuovo piano.
È importante notare che il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti già effettuati anche dopo la decadenza del piano originario, limitatamente alla quota pagata a titolo di capitale.
I vantaggi della presentazione immediata della domanda
La presentazione della domanda di riammissione determina immediatamente diversi benefici:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
- Sospensione degli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione
- Impossibilità per l’Agente della riscossione di:
- Avviare nuove azioni esecutive
- Proseguire procedure esecutive già avviate (salvo casi specifici)
- Iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche
- Il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta o pagamenti di crediti verso la Pubblica Amministrazione
- In caso di debiti contributivi, il DURC viene rilasciato a seguito della presentazione della domanda
Consiglio pratico: Poiché questi benefici si attivano già all’atto della presentazione della domanda, è consigliabile presentarla quanto prima per godere immediatamente di questi vantaggi.
Esempio pratico
Immaginiamo il caso di un’azienda che:
- Ha aderito alla Rottamazione-Quater entro il 30 giugno 2023
- Ha pagato regolarmente la prima rata, ma non ha versato la seconda rata scaduta il 30 novembre 2023
- È quindi decaduta dalla definizione agevolata
Questa azienda può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella domanda dovrà indicare tutti i debiti che erano compresi nella richiesta originaria e scegliere se pagare in unica soluzione o in 10 rate.
Se sceglie il pagamento rateale, riceverà dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2025, la comunicazione con l’importo di ciascuna rata e le relative scadenze. Nel calcolo del nuovo importo, l’Agenzia terrà conto della prima rata già pagata, limitatamente alla quota capitale.