Ha destato preoccupazione a professionisti ed aziende un’interpretazione troppo letterale dell’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, con la quale si affermava che la stampa (e conservazione a norma) dei registri iva per l’anno 2016 sarebbe dovuta avvenire entro il 28 maggio 2017. A differenza degli anni precendenti questo si sarebbe verificato perchè il 2017 è il primo (e ultimo) anno in cui la dichiarazione IVA relativa all’anno 2016 doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2017. Il succitato articolo dispone che i libri e registri devono essere stampati entro il termine di 90 giorni dalla data in cui viene presentata la relativa dichiarazione annuale. Senza chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia, la stampa specializzata ha cominciato a scrivere in via prudenziale articoli indicanto appunto il 28 maggio come data di stampa dei registri iva.
Un documento di studio a cura delle Commissioni Information technology e Organizzazione degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Alessandria, Cagliari, Novara, Padova, Ragusa, Verona, Viterbo ha affrontato questo tema, contrapponendosi all’interpretazione della norma che fa ritenere modificati i termini di stampa o conservazione.
L’elaborato si è ritenuto necessario per fare chiarezza della sussistenza o meno di nuovi e diversi termini di scadenza, che avrebbero potuto comportare non pochi problemi di riorganizzazione interna degli studi professionali, interpretando l’espressione contenuta nell’art 7 c. 4-ter del D.L. 357/94 “…dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relartive dichiarazioni annuali…” con riferimento alle sole dichiarazioni dei redditi, mantenendo pertanto fermo il termine di fine dicembre per la stampa o conservazione dei registri IVA.
L’Agenzia delle Entrate poi con la risoluzione n. 46 del 10 aprile 2017 ha provveduto a fornire l’atteso chiarimento in materia, precisando che il termine per la stampa dei documenti analogici o la conservazione dei documenti digitali coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, dando di fatto ragione a quanto esposto nel documento di studio delle Commissioni IT.