Da lunedì 24 ottobre, stesso giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore e avente forza di legge il decreto legge per la nuova voluntary disclosure. I contribuenti che desiderano regolarizzale attività estere o anche contanti e contenuti delle cassette di sicurezza potranno presentare immediatamente l’istanza. Non dovranno attendere i 30 giorni della conversione in legge e la pubblicazione del nuovo modello. In un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate infatti autorizza l’utilizzo del vecchio modello prestampato per presentare l’istanza di accesso alla nuova procedura.
Questo perchè si tratta di una riapertura dei termini alle stesse condizioni di quando la prima procedura di VD era stata chiusa, è bastata dunque un’istruzione operativa arrivata mezzo comunicato stampa dall’Agenzia a concedere ai contribuenti la facoltà di presentare immediatamente l’istanza in attesa del provvedimento di attuazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Nella remota ipotesi in cui il decreto legge non dovesse essere convertito, scatterà la copertura costituzionale. E’ infatti previsto dalla Costituzione che le Camere regolino i rapporti sorti in vigenza di decreti non convertiti. C’è un precedente storico, proprio in tema di prima sperimentazione di Voluntary Disclosure con il decreto Letta (n. 2 del gennaio 2014). Benchè non sia mai stato convertito, all’epoca venne subito emanata la legge che permetteva la salvezza degli effetti prodotti dalle istanze presentate prima della sua decadenza.